[A] Sui documenti e sulle modalità con cui l’appaltatore è tenuto ad iscrivere le riserve ai fini della loro validità in materia di appalto pubblico. [B] Sulle pretese che possono essere oggetto di riserva in materia di appalto pubblico. [C] Sull’onere della stazione appaltante di eccepire in giudizio la mancata tempestiva iscrizione delle riserve da parte dell’appaltatore. [D] Sul riparto dell’onere probatorio in materia di responsabilità per ritardata esecuzione del collaudo di un appalto pubblico. [E] Sul momento a partire dal quale, in caso di mancata esecuzione del collaudo delle opere eseguite in relazione ad un appalto pubblico, il credito diviene esigibile da parte dell’appaltatore ed inizia a decorrere la prescrizione. [F] Sull’onere probatorio in materia di rivalutazione della somma dovuta a titolo di debito di valuta. [G] Sull’individuazione dei maggiori oneri che vengono a determinarsi in capo all’appaltatore in caso di ritardata emissione del certificato di collaudo, con particolare riguardo alle differenze tra il caso in cui la consegna delle opere all’amministrazione appaltante sia avvenuta prima o dopo l’emissione del certificato di collaudo. [H] Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore che intenda richiedere alla p.a. committente gli interessi compensativi per il ritardato pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti in relazione ad un appalto pubblico. [I] Sulla debenza degli interessi moratori sulla somma liquidata in sentenza a titolo di corrispettivi per i lavori eseguiti in relazione ad un appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] Giova ricordare che, in materia di appalti pubblici, l’appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l’onere d’iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento...